Il nuovo articolo 2086 c.c.

La normativa in materia di crisi d’impresa a partire dal 2020 subirà importanti modificazioni per effetto di quanto previsto dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), di cui d.lgs. n. 14/2019. Tuttavia, alcune novità sono entrate in vigore già quest’anno.
Tra queste figura l’art. 375, entrato in vigore il 16 marzo 2019, il quale, andando a modificare l’art. 2086 c.c., influisce sulle norme che regolano il funzionamento fisiologico delle imprese.
Le modifiche apportate dalla disposizione summenzionata hanno inciso sia sulla rubrica dell’art. 2086 c.c. (in precedenza “Direzione e gerarchia nell’impresa” ora “Gestione d’impresa”), sia sul contenuto della norma.
Alla disposizione codiscistica, infatti, è stato aggiunto un secondo comma, il quale impegna l’imprenditore che operi in forma societaria o collettiva a prevedere dei meccanismi in grado di rilevare in maniera tempestiva una situazione di crisi dell’impresa e di perdita della continuità aziendale. In particolare, il nuovo art. 2086, comma 2, c.c., richiede all’imprenditore di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile che sia adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa e che consenta di rilevare situazioni di difficoltà dell’azienda; e ciò nell’ottica di consentire all’imprenditore, di ricorrere agli strumenti previsti dall’ordinamento per superare tali situazioni (addirittura, l’imprenditore sarebbe destinatario di un vero e proprio obbligo in questo senso).
E la previsione di cui all’art. 2086, comma 2, c.c. è stata estesa anche agli altri tipi societari disciplinati dal Codice Civile. L’art. 377 del d.lgs. n. 14/2019, infatti, modificando gli artt. 2257, 2380 bis, 2409 nonies e 2475 c.c. (che peraltro estende alle S.r.l. quanto previsto dell’art. 2381 c.c.,), ne ha ampliato l’ambito di applicabilità ben oltre la collocazione dell’art. 2086 c.c..
Per quanto riguarda la configurazione dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sopracitato, un importanza centrale avranno gli indicatori di crisi, previsti dall’art. 13 del d.lgs. n. 14/2019. Tali indici, da individuarsi con riferimento ad ogni tipologia di attività economica prevista dalle classificazioni dell’ISTAT, verranno elaborati ed aggiornati con cadenza triennale dal CNDCEC ed approvati dal Ministero dello Sviluppo Economico. Da tali indici, peraltro, le imprese avranno la possibilità di discostarsi dandone specifica motivazione nella nota integrativa del bilancio di esercizio, in cui dovranno essere indicati gli indicatori di crisi alternativi cui fare riferimento, muniti di apposita attestazione di adeguatezza rilasciata da un professionista da allegare alla nota integrativa al bilancio di esercizio.
Infine occorre rilevare come specifici indicatori di crisi dovranno essere individuati per alcune categorie particolari di imprese: Start-Up e PMI innovative, società in liquidazione e imprese costituite da meno di due anni.
Alla luce dei brevi cenni svolti in merito alle modificazioni intervenute a partire dal 16 marzo 2019, in relazione all’art. 2086 c.c. si evidenzia un cambiamento dal punto di vista della governance aziendale e della posizione dell’imprenditore. Da un lato, l’impresa dovrà essere strutturata e organizzata in maniera tale da poter rilevare situazioni di crisi e problemi di continuità aziendale e, dall’altro lato, la responsabilità civile, e forse anche penale, dell’imprenditore è destinata nuovamente ad aumentare.

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