Criteri di valutazione sull’operatività della compensatio lucri cum damno

Cosa hanno detto le Sezioni Unite sulla compensatio lucri cum damno?

La compensatio lucri cum damno rappresenta lo strumento attraverso il quale i giudici, nel momento in cui sono chiamati a quantificare il risarcimento del danno, prendono in considerazione gli emolumenti che, in relazione al medesimo fatto dannoso, il danneggiato ha diritto a percepire, come ad esempio le indennità erogate dal’Inail o le pensioni erogate dall’Inps.

Ma come funziona questo strumento e, in particolare, quale rapporto sussiste tra il risarcimento del danno e l’indennità/pensione cui il danneggiato ha diritto?

A queste domande hanno dato risposta le Sezioni Unite in quattro diverse pronunce.

Sentenza n 12564/2018 – Risarcimento per uccisione del congiunto e pensione di reversibilità INPS: la vedova della vittima di un incidente stradale ottiene il risarcimento dei danni per la morte del congiunto e, al contempo, la pensione di reversibilità da parte dell’INPS.

Con ordinanza del 22.06.2017, n. 15536, veniva rimesso alle Sezioni Unite il seguente quesito: “se, in tema di danno patrimoniale patito dal familiare di persona deceduta per colpa altrui, dall’ammontare del risarcimento debba essere detratto il valore capitale della pensione di reversibilità percepita dal superstite in conseguenza della morte del congiunto”.

Sentenza n 12565/2018 – La strage di Ustica: la compagnia aerea Itavia S.p.a., proprietaria del velivolo abbattuto ottiene, in sede civile, condanna dei Ministeri dell’Interno, della Difesa e dei Trasporti al risarcimento dei danni subiti a seguito della distruzione di un proprio aereo da parte di un missile militare. Allo stesso tempo, la compagnia aerea incassa un indennizzo assicurativo per la distruzione del velivolo.

Con l’ordinanza del 22.06.2017, n. 15534, la Sez. III della Cassazione rimetteva alle Sezioni Unite la soluzione del contrasto giurisprudenziale formatosi sulla seguente questione: “se, nella liquidazione del danno da fatto illecito debba tenersi conto in detrazione del vantaggio sotto forma di indennizzo assicurativo che il danneggiato abbia comunque ottenuto in conseguenza di quel fatto”.

Sentenza n. 12566/2018 – Risarcimento da fatto illecito e rendita assicurativa INAIL: l’attore, in seguito a sinistro stradale, ottiene condanna al risarcimento dei danni subiti. Riconosciuto il fatto come infortunio in itinere, l’INAIL provvede a corrispondere al danneggiato una rendita da inabilità permanente causata dal suddetto sinistro stradale.

Con l’ordinanza del 22.06.2017, n. 15535, la Sez. III della Cassazione rimetteva alle Sezioni Unite la soluzione del contrasto giurisprudenziale formatosi sulla seguente questione: “se dall’ammontare del danno risarcibile si debba scomputare la rendita per l’inabilità permanente riconosciuta dall’INAIL a seguito di infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro”.

Sentenza n. 12567/2018 – Risarcimento per colpa medica e indennità di accompagnamento INPS: un neonato, a causa di una grave ipossia subita a seguito del colposo ritardo dei sanitari nell’espletamento del parto, ottiene condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Allo stesso tempo, in conseguenza dei danni biologici permanenti riportati, l’INPS riconosce al minore l’indennità di accompagnamento.

Con l’ordinanza del 22.06.2017, n. 15537, la Sez. III della Cassazione rimetteva alle Sezioni Unite la soluzione del contrasto giurisprudenziale formatosi in ordine alla seguente questione: “se nella liquidazione del danno patrimoniale relativo alle spese di assistenza che una persona invalida sarà costretta a sostenere vita natural durante, debba tenersi conto, in detrazione, della indennità di accompagnamento erogata dall’Istituto nazionale della previdenza sociale”.

Prima di esaminare le singole decisioni, va precisato come la Corte effettui alcune considerazioni preliminari di non trascurabile rilievo. Innanzitutto, la Corte afferma che la valutazione del danno deve essere globale, valutando, in ossequio a quanto prevede l’art. 1223 c.c., non solo gli svantaggi (danno emergente e lucro cessante) derivanti dal fatto dannoso, ma anche i vantaggi economici che a questo siano collegati secondo il principio della causalità giuridica.

Altra questione, sulla quale tuttavia la Suprema Corte non si pronuncia, riguarda la natura di principio generale della compensatio lucri cum damno ovvero di meccanismo operante, a determinate condizioni, sulla quantificazione del danno. Orbene, pur non pronunciandosi in maniera esplicita, la Cassazione parrebbe optare per questa seconda accezione.

E tale meccanismo, secondo le Sezioni Unite, la compensatio lucri cum damno, non opererebbe tutte le volte in cui il beneficio collaterale, costituito dall’indennità o dal vantaggio economico, sia causalmente connesso al fatto dannoso, perché altrimenti la questione verrebbe ridotta ad un semplice calcolo aritmetico.

La Suprema Corte riconosce pertanto come il criterio della causalità giuridica non sia sufficiente a far ritenere operante o no nei singoli casi la compensatio lucri cum damno, affermando contestualmente come sia necessario indagare la ragione che giustificano l’attribuzione patrimoniale a favore del danneggiato. L’operatività della compensatio lucri cum damno viene quindi subordinata alla verifica della funzione svolta dal beneficio collaterale, sicché, laddove questa sia la medesima dell’obbligazione risarcitoria, costituita dalla reintegrazione del danno subito, allora la compensatio lucri cum damno troverà applicazione.

Ciò premesso, nel primo dei casi summenzionati che le sono stati sottoposti, la Suprema Corte conclude per non operatività della compensatio lucri cum damno nei rapporti tra risarcimento del danno per morte del congiunto e pensione di reversibilità INPS, in quanto quest’ultima viene erogata con una finalità differente.

Nella pronuncia relativa al caso di Ustica, invece, constatato che l’indennizzo assicurativo assolve alla medesima funzione reintegrativa propria del risarcimento del danno, la Suprema Corte ha invece riconosciuto l’operatività della compensatio lucri cum damno.

Le Sezioni Unite pervengono alle medesime conclusioni anche con riferimento ai casi esaminati nelle sentenze n. 12566 e 12567. Infatti, sia la rendita INAIL per inabilità permanente che l’indennità di accompagnamento erogata dall’INPS mirano a ristorare il danneggiato dai danni subiti e, quindi, possono essere defalcate dal risarcimento del danno spettante al danneggiato.

L’operatività della compensatio viene inoltre collegata alla sussistenza di un ulteriore elemento: l’esistenza di meccanismi di riequilibro che consentano al terzo che eroga il beneficio collaterale di potersi rivalere sul danneggiato.

Si tratta di meccanismi di surroga, di rivalsa o di recupero già noti al nostro ordinamento giuridico.

Così, nel caso deciso nella sentenza n. 12565, sulla strage di Ustica, il meccanismo di riequilibrio si rinviene nell’art. 1916 c.c., che  consente la surroga dell’assicuratore nei limiti delle somme erogate a titolo di indennità assicurativa al danneggiato.

Stesse considerazioni vengono effettuate dalle Sezioni Unite nel caso relativo al rapporto tra risarcimento del danno e rendita INAIL. Anche in questo caso, il meccanismo di riequilibrio, in forza del quale l’ente erogante si surroga nei diritti di credito del danneggiato verso il danneggiante, viene fatto risalire all’ artt. 1916 c.c. ed anche all’art. 142, comma secondo, Codice delle assicurazioni private. Infine, con riferimento alla fattispecie di cui alla sentenza n. 12567, il meccanismo di riequilibrio è contenuto nella previsione di cui all’art. 41, l. n. 183/2010 che consente all’INPS di recuperare le pensioni, gli assegni, e le indennità corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi fino a concorrenza del loro ammontare nei confronti del responsabile civile o della compagnia di assicurazione.

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